Articoli Statuto 1887
Art. 1. Sotto la tutela dello Statuto del Regno che proclama il diritto di associazione, il 1 marzo 1861, a cura di benemeriti e solerti cittadini, venne fondata questa Associazione di Mutuo Soccorso che oggi porta il titolo di: Società Generale di Mutuo Soccorso e Cooperazione fra gli artisti ed operai del Comune di Perugia.
Art. 2. Essa ha per base l’unione e la fratellanza, per scopo la previdenza esplicata col mutuo soccorso, materiale, morale ed intellettuale, e con i vari sistemi di cooperazione.
Art. 3. Il suo intento è quello di sussidiare i Soci nei casi di malattia, di vecchiaia o di assoluta e permanente impotenza al lavoro, di concedere un sussidio alle vedove, nonché agli orfani ammessi in istituti di beneficenza; di provocare il benessere dei Soci promovendo l’istituzione di Cooperative, di credito, di consumo e di produzione e lavoro, nonché di facilitare il conseguimento della istruzione e della educazione morale di coloro che ne fanno parte.